Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 48
Modalità del controllo di gestione
In vigore dal 19 mag 2006
1. Il controllo di gestione si articola di norma in tre fasi:
a) stesura di un piano dettagliato di obiettivi mediante la predisposizione di schede di budget strutturate per centri di responsabilità amministrativa e per centro di costo, a cui collegare le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi stessi;
b) rilevazione periodica dei dati, anche con l'adozione di strumenti che consentano la rilevazione oraria dell'impegno di personale, relativi ai costi ed ai proventi dei singoli centri, nonché dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli centri di responsabilità, rilevando complessivamente e per ciascun centro di imputazione le risorse acquisite, i costi sostenuti nell'uso dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti. Per i servizi a carattere commerciale, sono altresì rilevati le entità dei ricavi conseguiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-48