Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo IV

Art. 43

Società di gestione

In vigore dal 19 mag 2006
1. Qualora le esigenze di valorizzazione di risultati delle attività di ricerca e sviluppo lo rendano conveniente, l'Ente provvede alla costituzione della Società di gestione di cui all' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, cui può essere demandata la gestione dei diritti di sfruttamento dei brevetti.
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Società di gestione (Art. 43 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo