Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo IV

Art. 42

Controllo e valutazione degli Strumenti

In vigore dal 19 mag 2006
1. Le azioni volte alla realizzazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, nonché le attività ed i risultati perseguiti attraverso gli strumenti di cui all', comma 1, sono sottoposti - compatibilmente con la modulazione delle convenzioni, degli accordi di collaborazione, delle modalità di conduzione dei centri di ricerca, delle attività di ricerca commissionate a terzi, ovvero compatibilmente con la conformazione della figura soggettiva costituita o partecipata dall'Ente - al sistema di valutazione e controllo di cui al titolo III - Sezione III del presente regolamento: sia con riguardo alle valutazioni proprie dei controlli interni, sia per quanto attiene alle valutazioni ed ai controlli propri del controllo strategico di cui all' dello stesso regolamento e del Comitato di valutazione di cui all' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. 2. Per quanto attiene al controllo sugli strumenti di cui agli del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il Consiglio di amministrazione dell'ENEA provvede, oltre ai controlli di cui al comma 1, attraverso la nomina di rappresentanti dell'Ente negli organi deliberanti e negli organi di revisione dei consorzi, delle fondazioni, delle società o dei centri di ricerca internazionali, dal medesimo costituiti o partecipati. I rappresentanti dell'Ente ed i revisori riferiscono ogni sei mesi al Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione consortile, di fondazione, o societaria, nonché sull'evoluzione delle attività dei centri di ricerca.
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Controllo e valutazione degli Strumenti (Art. 42 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo