Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. III

Art. 37

Strumenti per il controllo e la valutazione

In vigore dal 19 mag 2006
1. Al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione dell'Ente, le procedure di controllo e valutazione presuppongono l'individuazione di indicatori oggettivi, distinti per tipologia di attività, di regola integrati con valutazioni di tipo sintetico e qualitativo, idonei a realizzare la comparabilità delle prestazioni, sia tra centri di responsabilità equivalenti, che in seno allo stesso centro di responsabilità. 2. Per l'attuazione delle suddette attività di controllo e valutazione sono utilizzati sistemi informativi automatizzati relativi alla rendicontazione contabile, alla gestione del personale, al fabbisogno del personale, alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali e dei relativi effetti, all'analisi delle spese di funzionamento dell'amministrazione, alla contabilità analitica. 3. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e valutazione l'Ente può avvalersi, per motivate esigenze, di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione di attività tecnologiche in ambito pubblico e nel controllo di gestione.
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Strumenti per il controllo e la valutazione (Art. 37 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo