Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 33

Compiti del Direttore generale

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Direttore generale è responsabile della struttura e dell'attuazione delle decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo dell'Ente, esercita i poteri ed espleta i compiti di cui all', comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. A tal fine sovrintende alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente, esercita funzioni di coordinamento e di controllo dei servizi e delle strutture dell'Ente e di dirigenza generale nei confronti degli altri dirigenti, gestisce le risorse umane, formula proposte agli organi di indirizzo dell'Ente, dà attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali. 2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto. 3. Il Direttore generale nell'assolvimento dei compiti assegnatigli dal Consiglio di amministrazione, adotta ogni deliberazione necessaria ed utile alla definizione delle relative pratiche, ivi compresa la proposizione di azioni, la resistenza in giudizio ed il conferimento del mandato ai difensori, ad eccezione delle deliberazioni espressamente riservate al Consiglio di amministrazione. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII, egli stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti, qualora da tali atti derivino entrate o spese per l'Ente, in attuazione delle linee strategiche tracciate e delle deliberazioni adottate dagli Organi di vertice. 4. Il Direttore generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 5. Alcune delle funzioni di competenza del Direttore generale, eventualmente con la relativa capacità di spesa, possono essere delegate da questi a dirigenti dell'Ente mediante espressa attribuzione. Per l'espletamento dell'attività negoziale, in particolare, il Direttore generale può conferire deleghe ai dirigenti o ad altri soggetti dipendenti dell'Ente. Se i contratti e le convenzioni da stipulare riguardano attività fatta oggetto di delega ai dirigenti, si intende implicitamente conferita agli stessi anche la capacità di stipula dei relativi atti negoziali, salvo che l'atto di delega non preveda altrimenti. 6. Il Direttore generale, inoltre: a) stipula i contratti relativi agli incarichi dirigenziali; b) emana i regolamenti interni nonché gli atti organizzativi e di gestione sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione e degli indirizzi espressi dal Presidente; c) rappresenta l'ENEA nei rapporti con le organizzazioni sindacali; d) fornisce al Comitato di valutazione di cui all' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 la collaborazione per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati; e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili dei dipartimenti e delle direzioni centrali e dei dirigenti, di cui si è avvalso per funzioni di studi, consulenza o altro; f) fornisce supporto agli organi di indirizzo per la definizione di strategie e programmi di ricerca nazionali ed internazionali; g) coordina l'attività di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalità ed ai compiti dei dipartimenti e delle direzioni centrali; h) determina per l'effettuazione di prove, analisi, controlli ed altro, le tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di amministrazione; i) svolge ogni altra funzione che il regolamento ENEA gli attribuisce. 7. Il Direttore generale può avvalersi, per funzioni diverse, dei dirigenti dell'Ente, cui non è stata attribuita la titolarità di un centro di responsabilità ovvero un incarico della struttura organizzativa; nonché dotarsi di consiglieri od assistenti con specifici incarichi, nel rispetto del limite massimo complessivo di cui all', comma 1.
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