Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo III

Art. 31

Funzioni e livelli organizzativi

In vigore dal 19 mag 2006
1. La struttura organizzativa dell'ENEA, al cui vertice è posto il Direttore generale, è articolata in dipartimenti, direzioni centrali, strutture di secondo livello, tra cui le eventuali unità organizzative settoriali o locali che si rendano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali. 2. L'articolazione dei dipartimenti risponde al criterio di riferimento a grandi aree di materie omogenee, ovvero di progetti, individuati in relazione alle finalità dell'Ente ed ai settori di intervento. 3. L'articolazione delle direzioni centrali risponde all'esigenza di svolgere le funzioni e le attività di interesse generale comuni all'organizzazione di tutto l'Ente esplicitate all' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, secondo un'aggregazione omogenea di attività che assicuri livelli ottimali di funzionamento, di operatività e di mantenimento di elevati livelli di competenza. 4. Le unità organizzative settoriali o locali di cui al comma 1, rispondono all'esigenza di dare impulso allo sviluppo di capacità propositive ed operative in alcuni settori di punta e di particolare rilevanza strategica per le finalità istituzionali dell'Ente, ovvero allo scopo di evitare l'accentramento dell'organizzazione amministrativo-gestionale, in particolare nell'ambito delle strutture territoriali che sviluppano, per numero di dipendenti e strutture impiantistiche, un significativo volume di attività. 5. I responsabili dei dipartimenti e delle direzioni centrali provvedono all'articolazione delle strutture di secondo livello in conformità a criteri improntati all'efficienza ed all'efficacia organizzativa, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze. Le unità di secondo livello dei dipartimenti, dedite alla esecuzione di attività tecnico-scientifiche, sono organizzate per progetto e per competenza a seconda degli obiettivi e della missione assegnati alle stesse. 6. L'organizzazione delle direzioni centrali si articola in maniera tale da assicurare alle strutture con diversa collocazione territoriale autonomia di funzionamento per le esigenze proprie e per il supporto ai dipartimenti ivi presenti, in materia di strutture impiantistiche, tecnologiche e servizi in generale. 7. L'organizzazione, le dotazioni ed il funzionamento delle strutture di secondo livello e delle eventuali ulteriori articolazioni settoriali, ovvero locali, inerenti ai dipartimenti od alle direzioni centrali, competono, rispettivamente, ai dipartimenti ed alle direzioni centrali, che provvedono all'indirizzo, al coordinamento ed all'organizzazione delle medesime, allocandone e gestendone le risorse finanziarie ed umane ad esse attribuite, d'intesa con il Direttore generale, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti. 8. Per esigenze di coordinamento delle attività omogenee e comuni a più strutture il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, può istituire, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, ulteriori unità organizzative di secondo livello, denominate «Sezioni». 9. Le strutture di primo livello di cui all' costituiscono centri di responsabilità amministrativa. 10. Le strutture di secondo livello, ivi comprese le unità organizzative settoriali o locali, costituiscono centri di costo.
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Funzioni e livelli organizzativi (Art. 31 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo