Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 32

Direttore generale

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente ed è scelto tra persone in possesso di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale. 2. Il rapporto di impiego del Direttore generale è regolato con contratto di lavoro di diritto privato stipulato dal Presidente. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è determinato dal Consiglio di amministrazione, sulla base della specifica qualificazione professionale, della temporaneità dell'incarico, della complessità dei compiti assegnati e delle condizioni di mercato. 3. L'incarico di Direttore generale ha durata non superiore a quattro anni, non può eccedere la scadenza naturale del mandato del Presidente, e può essere confermato.
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Direttore generale (Art. 32 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo