Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo V
Art. 45
Documenti di pianificazione
In vigore dal 19 mag 2006
1. L'Ente opera sulla base di un piano triennale e un piano annuale formulati in osservanza a quanto disposto dall' del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e ai principi in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. Il piano triennale, comprendente l'esercizio di riferimento, viene approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente. Esso, tra l'altro, descrive in modo quantitativo le scelte strategiche dell'ENEA sia riferite alle attività tecnico-scientifiche, finanziate integralmente o parzialmente dai contratti attivi, sia riguardanti il funzionamento e la gestione dell'Ente ed è articolato sia per i centri di responsabilità, sia per le funzioni obiettivo, definite in coerenza con la legge 3 aprile 1997, n. 94.
3. Il piano triennale è redatto in coerenza con il bilancio di previsione triennale che ne quantifica le risorse necessarie ripartendole per centro di responsabilità. Il bilancio di previsione è sede di riscontro per i provvedimenti di spesa a carattere pluriennale.
4. Il piano annuale individua gli obiettivi e le relative attività per l'esercizio di riferimento, assegnando le risorse necessarie ai centri di responsabilità. Ad esso si conforma il bilancio di previsione.
5. L'approvazione del bilancio di previsione autorizza il Direttore generale e i responsabili dei centri di responsabilità al compimento di tutti gli atti amministrativi necessari per conseguire gli obiettivi, nei limiti delle risorse assegnate dallo stesso bilancio.
Storico versioni
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