Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo V

Art. 46

Piani operativi

In vigore dal 19 mag 2006
1. Qualsiasi attività programmatica che sia oggetto di specifici finanziamenti esterni all'Ente e che sia, altresì, definita sulla base di specifici accordi con i soggetti finanziatori è inclusa nei piani operativi, nei quali sono previste l'entità delle risorse umane e finanziarie da utilizzare, nonché le relative forme di monitoraggio.
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Piani operativi (Art. 46 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo