Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 56

Bilancio pluriennale

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio, in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unità amministrativa. È allegato al bilancio di previsione dell'Ente e non ha valore autorizzativo. 2. Il bilancio pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale. 3. Il bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi devono essere motivate in sede di approvazione annuale.
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Bilancio pluriennale (Art. 56 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo