Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 59
Esercizio provvisorio
In vigore dal 19 mag 2006
1. In conformità all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'esercizio provvisorio di bilancio può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione solo per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. Limitatamente al periodo di tempo indicato nel comma 1, il Direttore generale può autorizzare le spese, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente, per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna categoria quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegni e pagamenti frazionabili in dodicesimi.
Storico versioni
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