Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 60
Assestamento e variazioni di bilancio
In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Consiglio di amministrazione delibera gli assestamenti di bilancio conseguenti all'approvazione del conto consuntivo.
2. Qualora nel corso dell'esercizio si verifichino per le singole UPB eventi che comportano maggiori entrate o maggiori spese rispetto al bilancio di previsione, il Consiglio di amministrazione delibera le conseguenti variazioni di bilancio.
3. Le variazioni dei capitoli di bilancio all'interno della singola unità previsionale di base sono disposte, su autorizzazione del Direttore generale, o di un suo delegato, dal responsabile del centro di responsabilità di primo livello.
4. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono effettuarsi solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-60