Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 65
Liquidazione della spesa
In vigore dal 19 mag 2006
1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata a cura dei responsabili delle unità di servizio decentrate previo riscontro della correttezza amministrativa e coerenza giuridica, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. La liquidazione delle competenze del personale dipendente è effettuata dal responsabile della competente unità di servizio centrale mediante ruoli collettivi per i dipendenti in servizio nel mese di riferimento o note di pagamento individuali per i dipendenti cessati o assunti nel corso del mese di riferimento.
3. Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento sono firmati da funzionari delegati dal Direttore generale ad espletare funzioni di ragioneria.
4. Il Direttore generale, emanando la normativa a riguardo, può disporre di aperture di credito a favore di responsabili di unità operative nonché di progetto, titolari di posizioni ufficialmente previste e distaccate presso le sedi decentrate.
5. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Storico versioni
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