Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 65

Liquidazione della spesa

In vigore dal 19 mag 2006
1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata a cura dei responsabili delle unità di servizio decentrate previo riscontro della correttezza amministrativa e coerenza giuridica, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 2. La liquidazione delle competenze del personale dipendente è effettuata dal responsabile della competente unità di servizio centrale mediante ruoli collettivi per i dipendenti in servizio nel mese di riferimento o note di pagamento individuali per i dipendenti cessati o assunti nel corso del mese di riferimento. 3. Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento sono firmati da funzionari delegati dal Direttore generale ad espletare funzioni di ragioneria. 4. Il Direttore generale, emanando la normativa a riguardo, può disporre di aperture di credito a favore di responsabili di unità operative nonché di progetto, titolari di posizioni ufficialmente previste e distaccate presso le sedi decentrate. 5. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Liquidazione della spesa (Art. 65 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo