Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 67

Controlli sui mandati di pagamento

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il funzionario delegato, prima di apporre la propria firma sul mandato di pagamento, accerta la giusta imputazione agli obiettivi programmatici, alle categorie ed ai capitoli del bilancio di previsione, nonché la completezza e la regolarità della documentazione. A tal fine ogni mandato di pagamento è corredato: a) dalla copia dell'atto comprovante l'obbligazione giuridica o dall'annotazione degli estremi dell'atto stesso; b) da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi e da ogni altro documento che giustifichi la spesa, ivi compresa se prevista la dichiarazione di congruità, attestati dall'ordinatore; c) dai verbali di collaudo, ove richiesti, ovvero da dichiarazioni di regolarità e di conformità all'ordine rilasciata dall'ordinatore; d) sia per i materiali inventariabili sia per i materiali non inventariabili, da un documento formale di consegna e dall'attestazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce; e) dalla copia degli atti di impegno di spesa; f) dalla fattura o da altro titolo di spesa completo delle dichiarazioni di liquidazione. 2. Nel caso di pagamenti parziali, relativi ad un unico atto, la documentazione è inserita nel mandato relativo al primo pagamento; in quelli successivi dovrà essere riportata l'annotazione degli estremi degli atti formali dell'obbligazione giuridica. Ai mandati relativi alle competenze del personale è allegata copia dei fogli collettivi o individuali di cui all', comma 2. 3. Il funzionario delegato annulla i titoli di spesa che siano errati o incompleti. 4. I mandati di pagamento estinti e la relativa documentazione sono conservati agli atti per almeno dieci anni, con decorrenza dalla data di emissione dei mandati stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controlli sui mandati di pagamento (Art. 67 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo