Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 70

Affidamento del servizio di cassa

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il servizio di cassa è affidato ad un Istituto di credito di cui all' del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in base ad apposita convenzione stipulata dal Direttore generale. 2. Il servizio è aggiudicato ai sensi degli , comma 1, lettera c), e 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. La convenzione di cui al comma 1 contempla, nel rispetto del codice civile, anche le modalità per l'espletamento del servizio di cassa delle unità di servizio decentrate dell'Ente, nonché delle attività dell'Ente svolte all'estero. 4. Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente. 5. L'Ente può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. 6. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in coerenza con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.
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Affidamento del servizio di cassa (Art. 70 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo