Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. III

Art. 75

Gestione dei beni

In vigore dal 19 mag 2006
1. La gestione dei beni patrimoiali è affidata ai soggetti consegnatari individuati in conformità all' del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 2. Le procedure della gestione ed il sistema di rilevazione contabile si uniformano al suddetto decreto e si integrano nel sistema informativo gestionale dell'Ente. 3. I titoli per partecipazione in società, i titoli di credito o altri valori mobiliari sono tenuti in custodia dall'Istituto tesoriere, secondo quanto disposto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
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Gestione dei beni (Art. 75 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo