Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. IV

Art. 80

Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti

In vigore dal 19 mag 2006
1. Per il riaccertamento dei residui e per l'inesigibilità dei crediti si applicano le procedure previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
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Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti (Art. 80 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo