Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. III

Art. 76

Radiazione dei beni patrimoniali

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Consiglio di amministrazione dispone la radiazione dal patrimonio del corrispettivo valore per i beni immobili a seguito di alienazione o demolizione in sede di formulazione del bilancio di previsione, delle relative note di variazione o in sede di conto consuntivo. 2. I beni mobili possono essere radiati dal patrimonio dell'Ente allo scadere dell'ultimo anno di ammortamento. Fino alla loro eventuale alienazione, la loro radiazione comporta una specifica annotazione a margine. 3. I beni mobili sono alienati a seguito di richiesta dei consegnatari, che ne motivano l'obsolescenza tecnica, lo stato di fuori reso in quanto beni irreparabili o non convenientemente riparabili. Tali beni potranno essere alienati a titolo gratuito in favore delle istituzioni pubbliche che ne mostrano interesse; o con vendita a trattativa privata da espletarsi con almeno tre concorrenti da aggiudicare al prezzo più alto; smaltiti quali rifiuti con le procedure di legge vigenti in materia. 4. Il Direttore generale provvede, con proprio atto, a definire le modalità circa la radiazione e l'alienazione dei beni mobili.
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