Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. IV
Art. 78
Conto consuntivo
In vigore dal 19 mag 2006
1. Il conto consuntivo si compone di:
a) il conto del bilancio;
b) lo stato patrimoniale;
c) il conto economico;
d) la nota integrativa.
2. Al conto del bilancio sono inoltre allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del Collegio dei revisori.
3. Lo schema del conto consuntivo è predisposto dal Direttore generale ed è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione il conto consuntivo è trasmesso al Ministro delle attività produttive per la relativa approvazione, ai sensi dell', comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-78