Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. IV

Art. 78

Conto consuntivo

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il conto consuntivo si compone di: a) il conto del bilancio; b) lo stato patrimoniale; c) il conto economico; d) la nota integrativa. 2. Al conto del bilancio sono inoltre allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei revisori. 3. Lo schema del conto consuntivo è predisposto dal Direttore generale ed è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4. 4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione il conto consuntivo è trasmesso al Ministro delle attività produttive per la relativa approvazione, ai sensi dell', comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
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Conto consuntivo (Art. 78 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo