Art. 78 · Conto consuntivo
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. IV

Art. 78

87 / 115

Conto consuntivo

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il conto consuntivo si compone di: a) il conto del bilancio; b) lo stato patrimoniale; c) il conto economico; d) la nota integrativa. 2. Al conto del bilancio sono inoltre allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei revisori. 3. Lo schema del conto consuntivo è predisposto dal Direttore generale ed è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4. 4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione il conto consuntivo è trasmesso al Ministro delle attività produttive per la relativa approvazione, ai sensi dell', comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-78