Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. III

Art. 72

Patrimonio e classificazione dei beni dell'Ente

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il patrimonio dell'Ente è unico ed è costituito di beni mobili ed immobili, compresi gli impianti di ricerca, nonché da beni immateriali distinti secondo le norme, per quanto applicabili, del codice civile.
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Patrimonio e classificazione dei beni dell'Ente (Art. 72 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo