Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 68

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

In vigore dal 19 mag 2006
1. I mandati di pagamento si estinguono con quietanza ritirata a cura dell'Istituto tesoriere oppure, su richiesta scritta del creditore, nei modi seguenti: a) con accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore o mediante assegno postale, nonché mediante vaglia postale, con spese a carico del richiedente: in tal caso è allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale; b) con accreditamento su conto corrente bancario a favore del creditore: in tal caso è allegato al titolo l'eseguito dell'Istituto bancario; c) con commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore; d) con delega al cassiere dell'Amministrazione Centrale dell'Ente, che ritira regolare quietanza dal creditore da allegare al titolo. 2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, risultano dal mandato di pagamento con annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.
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Modalità di estinzione dei mandati di pagamento (Art. 68 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo