Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 64
Impegno della spesa
In vigore dal 19 mag 2006
1. La spesa è impegnata allorchè, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita l'identità del creditore e la certezza del debito, ne sia accertato il titolo, la ragione e l'entità, nonché il prevedibile pagamento entro l'esercizio, a valere sulle risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità. L'impegno di spesa, sulla base di detta documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di bilancio.
2. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento di mutui e dei prestiti ed ogni ulteriore onere accessorio;
c) per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Gli impegni sono registrati, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite delle relative disponibilità.
4. Ogni atto per obbligazioni comportanti assunzione di impegni di spesa evidenzia la accertata disponibilità della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
5. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa che concorre alla determinazione del risultato di competenza. La contabilizzazione degli impegni di spesa viene effettuata mediante il sistema informativo gestionale dell'Ente dalle amministrazioni periferiche previa verifica di regolarità effettuata dal funzionario responsabile dell'unità amministrativa.
Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività dello stato patrimoniale.
6. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio.
Storico versioni
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