Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 61

Gestione dei residui

In vigore dal 19 mag 2006
1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo. 2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, su autorizzazione del Direttore generale, o suo delegato, un capitolo aggiuntivo. 3. In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori. 4. Nelle scritture contabili sono evidenziati gli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.
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Gestione dei residui (Art. 61 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo