Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. II
Art. 62
Accertamento, riscossione e versamento delle entrate
In vigore dal 19 mag 2006
1. L'entrata è accertata sulla base di idonea documentazione probatoria, una volta acquisita l'identità del debitore e la certezza del credito, del titolo, della ragione e dell'entità, nonché della prevedibile scadenza entro l'esercizio. Essa dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione alle rispettive categorie, capitoli di bilancio, e unità previsionali di base.
2. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi nelle attività dello stato patrimoniale, in conformità all'allegato 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. La riscossione delle entrate è effettuata mediante reversali di incasso emesse a favore dell'Istituto di credito cui è affidato, ai sensi dell', il servizio di cassa, oppure con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente.
4. Le entrate acquisite tramite il servizio dei conti correnti postali affluiscono trimestralmente all'Istituto di credito di cui al comma precedente. Il conto corrente postale è azzerato alla fine dell'esercizio.
5. Le somme riscosse direttamente dagli incaricati delle unità operative sono versate all'Istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa nei dieci giorni successivi. Per gli incassi di carattere continuativo e di piccolo importo, il versamento può essere effettuato mensilmente.
6. È vietato disporre pagamenti a valere sui fondi dei conti correnti postali.
7. Nella convenzione stipulata con l'Istituto di credito, di cui all', è stabilito che l'Istituto stesso non può rifiutare l'esazione di somme pagate in favore dell'Ente senza la preventiva emissione delle reversali d'incasso; resta salvo, in questo secondo caso, il diritto dell'Istituto a richiedere la conseguente regolarizzazione contabile.
8. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio sono restituite al cassiere dell'Ente per la riscossione in conto residui.
9. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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