Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. II

Art. 58

Tabella del presunto risultato di amministrazione

In vigore dal 19 mag 2006
1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce. 2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo. 3. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato. 4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento ed il Consiglio di amministrazione deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale riassorbimento. 5. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede consuntiva, il Consiglio di amministrazione deve, con sollecitudine, informare il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
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Tabella del presunto risultato di amministrazione (Art. 58 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo