Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEASez. III

Art. 96

Definizione

In vigore dal 19 mag 2006
1. Costituiscono contratti relativi alla ricerca ed allo sviluppo, esclusi dalla disciplina generale contenuta nel presente regolamento ed assoggettati alle dispo-sizioni della presente sezione, esclusivamente quelli inferiori alla soglia di rilievo comunitario e relativi all'acquisizione di particolari beni o servizi di carattere prototipale aventi una finalità esclusivamente tecnico-scientifica, e non anche quelli stipulati per acquisire impianti, bei o servizi, già offerti dal mercato, direttamente utilizzati dall'Ente, pur se caratterizzati da un particolare carattere di innovazione. 2. L'individuazione delle caratteristiche tecnico-scientifiche non può essere effettuata allo scopo di eludere le disposizioni generali che disciplinano l'attività contrattuale dell'Ente.
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urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-96

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Definizione (Art. 96 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo