Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Titolo VII
Art. 91
Garanzie
In vigore dal 19 mag 2006
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese debbono prestare idonea cauzione ovvero rendere fideiussione sulla base dell'importo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti.
2. Nel contratto debbono essere previste le cause di risoluzione per inadempimento e le penalità per il ritardo nell'esecuzione.
Storico versioni
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