Art. 91 · Garanzie
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VII

Art. 91

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Garanzie

In vigore dal 19 mag 2006
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese debbono prestare idonea cauzione ovvero rendere fideiussione sulla base dell'importo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti. 2. Nel contratto debbono essere previste le cause di risoluzione per inadempimento e le penalità per il ritardo nell'esecuzione.
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