Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo VII

Art. 90

Collaudi

In vigore dal 19 mag 2006
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme vigenti e le specifiche modalità stabilite dal contratto. 2. Il collaudo di norma è eseguito da un funzionario nominato dal titolare del centro di responsabilità amministrativa. Nei casi di lavori o forniture che comportino una competenza tecnica specifica, può essere nominata, dal Direttore generale su proposta del titolare del centro di responsabilità amministrativa, una commissione di collaudo. 3. Per l'acquisizione dei servizi, il responsabile del collaudo ne verifica la corretta esecuzione, anche periodicamente nel caso di prestazioni continuative, e ne attesta la regolare esecuzione al titolare del centro di costo. 4. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi, secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi. In tal caso, i relativi pagamenti sono disposti in misura corrispondente.
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Collaudi (Art. 90 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.) — Testo vigente | Portale Normativo