Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA›Sez. III
Art. 97
Progettazione di impianti prototipali di ricerca ed ideazione di modelli di calcolo
In vigore dal 19 mag 2006
1. La progettazione di impianti prototipali e di ricerca e l'ideazione di modelli di calcolo hanno ad oggetto lo studio di fattibilità e l'individuazione delle possibili opzioni realizzative, sulla base dell'indicazione, da parte dell'Ente, degli obiettivi diretti a conseguire.
2. L'affidamento può avvenire solo previa motivata indicazione degli obiettivi di cui al comma 1, constatata l'impossibilità di utilizzare beni o prestazioni già disponibili sul mercato e tenuto conto del costo orientativo, individuato sulla base di un'adeguata analisi.
3. Nel contratto potranno essere previsti strumenti di verifica del processo ideativo, anche sotto il profilo del rapporto costo-benefici, per monitorare progressivamente la rispondenza dei risultati parziali agli obiettivi prefigurati.
4. Il risultato finale ottenuto dall'Ente nel singolo contratto costituisce oggetto di valutazione in una relazione specifica e separata da quella relativa al progetto in cui si inserisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-03-31;165#art-rdo-97