Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEATitolo II

Art. 3

Riunioni del Consiglio di amministrazione

In vigore dal 19 mag 2006
1. Il Presidente adotta l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione, nel quale tiene conto anche degli argomenti indicati dai singoli Consiglieri. Il Presidente dispone, in base alle risultanze dei dibattiti intervenuti nell'ambito del Consiglio, eventuali supplementi di istruttoria; trasmette al Direttore generale le delibere assunte perché ne assicuri l'attuazione. Il Direttore generale, entro un mese dalla data della delibera, ove non si sia provveduto nel senso deliberato, comunica al Consiglio i motivi della mancata attuazione per i conseguenti provvedimenti. 2. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente con le modalità di cui all'. 3. Il Presidente può disporre, sentito il Direttore generale, in caso di assoluta necessità ed urgenza che non consenta la convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di darne immediata comunicazione agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, nonché di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta. Il Consiglio di amministrazione delibera nella stessa seduta. 4. In caso di assenza o impedimento e nelle ipotesi previste dall', la presidenza delle riunioni viene assunta dal Vice Presidente.
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