Titolo II
Art. 10
Competenze e responsabilità del concessionario
In vigore dal 20 dic 2005
1. Il concessionario:
a) assicura che la partizione della rete telematica affidatagli assolva alle funzioni di cui all';
b) custodisce le ricevute di partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di cinque anni;
c) provvede, dopo la verifica della ricevuta di gioco e secondo le modalità di cui all', al pagamento delle vincite il cui importo sia superiore a 1.000,00;
d) vigila sull'osservanza, da parte del titolare del punto di vendita, delle disposizioni contrattuali e degli obblighi di cui all'. A tal fine raccoglie anche le segnalazioni dei giocatori e dei clienti dei punti di vendita, dotandosi di idonei canali di accesso per il pubblico;
e) risolve l'accordo con il titolare, anche su richiesta di AAMS, privandolo della possibilità di commercializzare i giochi di sorte, nei casi di violazione delle disposizioni contrattuali e degli obblighi di cui all', nonché di inosservanza di leggi o regolamenti sul gioco. Dell'avvenuta risoluzione dà immediata comunicazione ad AAMS;
f) verifica che il titolare intraprenda le procedure di blocco per i terminali, sia nei casi di risoluzione degli accordi con i titolari, sia nei casi in cui si è rilevata la non conformità dei terminali di gioco stessi, per qualsiasi motivo, ai requisiti definiti da AAMS;
g) assolve a tutti gli adempimenti amministrativi relativi ai terminali di gioco collegati alla sua partizione;
h) effettua rilevazioni statistiche presso i punti di vendita dove sono installati i terminali di gioco collegati alla sua partizione, al fine di reperire le informazioni richieste periodicamente da AAMS;
i) mantiene costantemente aggiornata la banca dati dei punti di vendita collegati alla partizione a lui affidata e ne trasmette i contenuti al sistema centrale;
j) predispone il materiale illustrativo sulle caratteristiche del singolo gioco, sui diritti del giocatore e sulle modalità di riscossione delle vincite da esporre presso i punti di vendita;
k) effettua la rendicontazione del gioco, in base ai biglietti virtuali venduti dai terminali collegati alla partizione a lui affidata;
l) effettua il versamento del prelievo erariale unico, ai sensi dell'.
2. Il concessionario non può stipulare accordi per la commercializzazione dei giochi di sorte con titolari che si trovino ricompresi nell'elenco di cui all', comma 8.
3. Il concessionario è tenuto, altresì, a svolgere tutte le altre attività strumentali e funzionali per la corretta ed efficace gestione telematica dei terminali di gioco, nonche del gioco stesso.
4. Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della partizione della rete telematica a lui affidata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni di concessione.
5. AAMS revoca la concessione per la gestione dei giochi di sorte legati al consumo e per la gestione operativa della partizione di rete telematica, in caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento da parte del concessionario, nonché nei casi di revoca o decadenza espressamente previsti dalle convenzioni di concessione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-10