Titolo III
Art. 12
Elementi generali dell'esercizio del gioco
In vigore dal 20 dic 2005
1. Il gioco di sorte legato al consumo è raccolto esclusivamente presso i punti vendita individuati da idonei contrassegni esterni definiti con provvedimenti di AAMS, i cui titolari abbiano sottoscritto apposito accordo con un concessionario, conforme ai requisiti e alle condizioni stabiliti da AAMS, di cui all', punto 7.
2. Il gioco di sorte può prevedere, in base a quanto stabilito dai singoli provvedimenti di AAMS di cui all', vincite predeterminate, e quindi rese evidenti sulla ricevuta di partecipazione, o determinabili successivamente alla giocata accettata, mediante una o più estrazioni.
3. Il prezzo del biglietto virtuale è stabilito con il provvedimento di AAMS di cui all'. L'importo del singolo biglietto virtuale non può, in ogni caso, essere inferiore ad un centesimo di Euro e non può essere superiore a 5,00 (cinque/00) Euro.
4. Qualunque sia il prezzo del biglietto virtuale, la singola giocata accettata dal titolare non può, comunque, superare il valore di 5,00 (cinque/00) Euro.
5. Costituisce elemento di determinazione della vincita l'identificativo del biglietto virtuale riportato sulla ricevuta di partecipazione, anche nella forma abbreviata di cui all', comma 2, lettera d).
6. Le giocate accettate non possono essere annullate. Nel caso in cui il valore dei biglietti risultante dalla ricevuta di gioco non corrisponda a quanto richiesto dal giocatore e questi non sia disponibile all'acquisto difforme, la giocata accettata è da intendersi acquistata dal punto di vendita. Al verificarsi di tale condizione, il titolare del punto di vendita, o il suo incaricato della raccolta del gioco, provvede a separare la sezione riservata alla ricevuta di partecipazione al gioco dallo scontrino fiscale, consegnando quest'ultimo al cliente e trattenendo la ricevuta medesima. L'eventuale premio connesso alla giocata è attribuito al punto di vendita, nel caso in cui sia di importo non superiore a 1.000 Euro, mentre nel caso in cui il suo valore superi i 1.000 Euro il premio non può essere riscosso da nessun soggetto e confluisce nel fondo speciale di riserva di cui all', comma 2.
7. Le giocate accettate di importo superiore a quanto previsto dal comma 4, sono nulle.
8. Nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il giocatore ha diritto al rimborso del costo del biglietto, in caso di mancata effettuazione dell'estrazione dei biglietti vincenti. Il diritto al rimborso matura dal momento dell'annullamento dell'estrazione ed è attestato dal possesso della ricevuta di partecipazione al gioco.
9. Il rimborso del giocatore si effettua in contanti, presso il punto di vendita in cui è stata rilasciata la ricevuta di partecipazione, ovvero presso altri punti di vendita collegati allo stesso concessionario e nei quali si pratica il medesimo gioco.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-12