Titolo I
Art. 5
Funzioni del terminale di gioco
In vigore dal 20 dic 2005
1. Il terminale di gioco, collegato alla rete telematica o alle sue partizioni, eventualmente attraverso apparati di concentrazione, assicura le seguenti funzioni:
a) la ricezione dei blocchi di biglietti dal sistema di elaborazione;
b) la gestione dei biglietti compresi nei blocchi trasmessi dalla partizione della rete telematica. Nel caso di vincite determinabili precedentemente alla giocata accettata, il terminale di gioco applica i criteri e le regole fissati per la vendita dei biglietti di ciascuno specifico gioco di sorte, di cui all', comma 2, lettera i), indispensabili per assicurare pari opportunità di vincita ai giocatori;
c) la stampa della ricevuta di partecipazione, conforme ai requisiti specificati nell';
d) la messa a disposizione, per il periodo di riferimento, dei dati di gioco al sistema di elaborazione;
e) la messa a disposizione al sistema centrale, al di fuori della periodicità stabilita, dei dati di gioco.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-5