Titolo III
Art. 13
Ricevuta di partecipazione al gioco
In vigore dal 20 dic 2005
1. Le giocate accettate sono documentate mediante consegna al giocatore della ricevuta di partecipazione. Costituisce ricevuta di partecipazione al gioco la scritturazione dei dati di gioco su una sezione distinta del medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale emesso dal registratore di cassa, se reso conforme ai requisiti definiti da AAMS. La separazione fisica delle due sezioni, da chiunque sia effettuata, comporta la perdita di validità della ricevuta di partecipazione.
2. Sulla ricevuta di partecipazione sono riportate almeno le seguenti informazioni:
a) la denominazione del concessionario;
b) la partita IVA e l'indirizzo del punto di vendita;
c) il codice identificativo del terminale di gioco emittente, che può coincidere con la matricola fiscale nel caso di registratore di cassa reso conforme ai requisiti definiti da AAMS per i terminali stessi;
d) l'identificativo del biglietto virtuale; nel caso di acquisto da parte del giocatore di più biglietti sono ammesse forme abbreviate di scrittura degli identificativi dei biglietti virtuali, secondo le modalità definite dal provvedimento di AAMS di cui all';
e) la data e l'ora di effettuazione della giocata accettata;
f) il prezzo del singolo biglietto;
g) il numero di biglietti virtuali acquistati dal giocatore;
h) il costo totale della giocata accettata;
i) per i giochi con vincite predeterminate, la vincita o le vincite conseguite, nel caso di acquisto di più biglietti con una sola giocata accettata;
j) per i giochi con vincite predeterminate, l'identificativo del biglietto virtuale vincente, o dei biglietti virtuali vincenti, nel caso di acquisto di più biglietti con una sola giocata accettata;
k) per i giochi con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il riferimento all'estrazione od alle estrazioni cui il biglietto partecipa.
3. Il provvedimento di cui all' definisce gli eventuali ulteriori elementi da riportare obbligatoriamente sulla ricevuta di partecipazione, ai soli fini di migliorare il servizio prestato ai giocatori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-13