Titolo IV
Art. 18
Versamento del prelievo erariale unico e del contributo alle spese di gestione di AAMS
In vigore dal 20 dic 2005
Versamento del prelievo erariale unico
e del contributo alle spese di gestione di AAMS
1. All'atto dell'acquisto di ciascuna serie di biglietti e con le modalità definite con provvedimento AAMS ovvero con la convenzione di concessione, il concessionario versa il prelievo erariale unico ed il contributo alle spese di gestione di AAMS, dovuti per ciascun biglietto della serie medesima, in base all'.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-18