Titolo III
Art. 17
Requisiti tecnici dei singoli giochi di sorte legati al consumo
In vigore dal 20 dic 2005
1. Con appositi provvedimenti di AAMS, che adottano il nomenclatore di cui all', comma 2, sono definiti i requisiti tecnici e le modalità operative di esercizio di ciascun gioco di sorte legato al consumo.
2. Fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento, per ciascun gioco di sorte i provvedimenti di cui al comma 1 definiscono almeno:
a) il prezzo del biglietto virtuale;
b) il numero di biglietti virtuali emessi;
c) il numero delle serie di biglietti previste;
d) il meccanismo del gioco;
e) l'importo della giacenza del fondo speciale di riserva di cui all', comma 2, assegnata al disponibile a vincite;
f) l'importo complessivo del disponibile a vincite;
g) le categorie di premi;
h) l'importo del premio per ciascuna categoria;
i) il numero totale di biglietti vincenti, suddiviso per categorie di premi;
j) nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il numero di estrazioni, le modalità di estrazione e la data, o le date, di estrazione;
k) nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, che preveda l'abbinamento dei biglietti estratti ad un evento successivo alla loro estrazione, la data, o le date degli eventi che determinano l'avvenuta vincita, dalle quali decorrono i termini per la riscossione dei premi;
l) nel caso di gioco con vincite determinabili precedentemente alla giocata accettata, gli specifici criteri e le modalità tecniche per l'assegnazione di blocchi di biglietti ai titolari, a garanzia delle pari opportunità di vincita dei giocatori, nonché le modalità di esercizio dei relativi controlli;
m) le eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall', comma 2, strettamente finalizzate ad una migliore fruibilità del gioco, da stampare sulla ricevuta di partecipazione; la modalità di scrittura abbreviata degli identificativi dei biglietti virtuali, nel caso di acquisto contemporaneo, da parte del giocatore, di più biglietti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-17