Titolo IV
Art. 19
Verifica della ricevuta di partecipazione
In vigore dal 20 dic 2005
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica e solo se presentata fisicamente unita, sullo stesso supporto cartaceo, allo scontrino fiscale comprovante l'acquisto che ha occasionato il gioco.
La verifica è effettuata dal punto di vendita o dal concessionario, nel caso di vincite non superiori a 1.000,00 Euro, ed esclusivamente dal concessionario, nel caso di vincite superiori a 1.000,00 Euro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-19