Titolo IV
Art. 21
Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 1.000,00 Euro
In vigore dal 20 dic 2005
Modalità di pagamento delle vincite di importo
superiore a 1.000,00 Euro
1. Il possessore di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 1.000,00 Euro può riscuotere il premio secondo due modalità alternative:
a) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati con il concessionario collegato con il punto di vendita presso il quale ha acquistato il biglietto vincente, entro trenta giorni solari dalla data di avvenuta vincita. L'elenco degli istituti convenzionati deve essere notificato ad AAMS, tempestivamente aggiornato in caso di variazioni ed adeguatamente pubblicizzato, sia presso i punti di vendita che raccolgono il gioco, sia sul sito Internet del concessionario. Esperita la verifica della ricevuta di partecipazione da parte del concessionario, e su suo mandato, l'istituto, entro venticinque giorni dalla consegna della ricevuta, provvede al pagamento del premio, che può essere effettuato per contanti, a mezzo di assegno circolare, ovvero con bonifico bancario, su un conto corrente espressamente indicato dal vincitore;
b) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso i punti di pagamento dei premi del concessionario, entro novanta giorni solari, dalla data di avvenuta vincita. Esperita la verifica della ricevuta di partecipazione, il concessionario, entro quindici giorni dalla consegna della ricevuta, provvede al pagamento del premio, che può essere effettuato per contanti, a mezzo di assegno circolare, ovvero con bonifico bancario su un conto corrente espressamente indicato dal vincitore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-21