Titolo IV
Art. 22
Termini di decadenza
In vigore dal 20 dic 2005
1. Nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non sia stata richiesta entro novanta giorni solari dalla data di avvenuta vincita, i giocatori, ferma la sussistenza del credito maturato, decadono dal diritto alla riscossione del premio, nonché, quando ricorra il caso previsto dall', comma 8, da quello al rimborso del biglietto presso i punti di vendita o i punti di pagamento previsti dal presente regolamento. Le vincite e gli eventuali rimborsi non riscossi affluiscono al fondo speciale di riserva, di cui all', comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 settembre 2005
Il Ministro: Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 22
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-22