Titolo III
Art. 14
Ripartizione delle somme giocate
In vigore dal 20 dic 2005
1. L'importo di ciascun biglietto virtuale è ripartito secondo le seguenti percentuali:
a) aggio riconosciuto al titolare, 8 per cento;
b) contributo alle spese di gestione di AAMS, 2,5 per cento;
c) compenso al concessionario, 4,5 per cento;
d) prelievo erariale unico, 30 per cento;
e) disponibile a vincite, 55 per cento.
2. È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e denominato «fondo speciale di riserva», al quale affluiscono gli eventuali premi e rimborsi non riscossi, una volta decorsi i termini di decadenza di cui all'.
3. Le giacenze del fondo speciale di riserva sono destinate ai disponibili a vincite di successivi giochi e ad essi conferiti con i provvedimenti di AAMS di cui all'.
4. I prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 2 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-14