Titolo II
Art. 11
Obblighi del titolare del punto di vendita
In vigore dal 20 dic 2005
1. Il gioco è raccolto presso i punti di vendita dotati di terminali di gioco, dal titolare che ha sottoscritto un apposito accordo con il concessionario, o da un suo incaricato. Il gioco non può essere raccolto nei punti di vendita il cui titolare sia stato inserito nell'elenco degli inabilitati alla raccolta dei giochi di sorte di cui all', comma 8.
2. Il titolare è obbligato:
a) ad applicare integralmente e correttamente le disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti di cui all';
b) ad esporre il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all' all'interno del punto di vendita, in modo da consentire al pubblico di prenderne agevole visione;
c) ad esporre, in modo ben evidente, il materiale illustrativo predisposto dal concessionario, relativo alle caratteristiche del singolo gioco, ai diritti del giocatore ed alle modalità di riscossione delle vincite;
d) ad informare ogni persona che richieda spiegazioni riguardo i giochi di sorte commercializzati all'interno del punto di vendita;
e) ad indicare al pubblico, mediante idoneo avviso, la denominazione del concessionario per conto del quale raccoglie il gioco ed i relativi recapiti per segnalazioni o reclami;
f) ad esporre all'esterno del punto di vendita il contrassegno di cui all', comma 1;
g) a rimborsare il giocatore nel caso previsto dall', comma 8;
h) a pagare, secondo le modalità previste dall' immediatamente dopo la verifica della ricevuta di gioco, le vincite il cui importo non sia superiore a 1.000,00 Euro;
i) a vigilare affinché i propri eventuali incaricati applichino integralmente e correttamente le disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-11