Titolo III

Art. 15

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In vigore dal 20 dic 2005
1. Il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all' sono esposti in ogni punto di vendita presso il quale si commercializza il gioco, con modalità tali da consentire al pubblico di prenderne agevolmente visione. 2. Il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all' sono pubblicati sui siti internet di AAMS e dei concessionari. 3. Presso ciascun punto di vendita sono altresì esposti: a) i dati identificativi del concessionario per il quale si raccoglie il gioco, unitamente ad un recapito telefonico ed all'indicazione del sito internet; b) l'elenco dei biglietti vincenti, per quanto riguarda i giochi con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata; c) l'elenco degli istituti di credito convenzionati con il concessionario, per la riscossione dei premi di importo superiore a 1.000 Euro; d) le probabilità di vincita delle diverse categorie di premi, associate all'acquisto dei biglietti virtuali.
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