Titolo II
Art. 7
Competenze di indirizzo e di gestione di AAMS
In vigore dal 20 dic 2005
1. AAMS, con procedura ad evidenza pubblica adottata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, affida in concessione l'attivazione e la gestione delle partizioni della rete telematica.
Le suddette procedure assicurano la competitività del mercato del gioco, evitando l'instaurarsi di posizioni monopolistiche ed oligopolistiche, e favorendo la concorrenza tra i concessionari. Le concessioni individuano esplicitamente i casi di decadenza.
2. AAMS stabilisce, con uno o più provvedimenti, i requisiti dei terminali di gioco, definendo modalità che assicurino la tutela del giocatore e la salvaguardia degli interessi erariali, la integrità dei biglietti virtuali assegnati al terminale di gioco, nonché la sicurezza della trasmissione dei biglietti virtuali dal sistema di elaborazione al terminale di gioco e dei dati di gioco dal terminale al sistema di elaborazione.
3. AAMS determina le regole operative di ciascun gioco di sorte, mediante i provvedimenti di cui all'. In particolare, nel caso di giochi per i quali le vincite sono determinate precedentemente alla giocata accettata, AAMS stabilisce i criteri di assegnazione e vendita dei biglietti virtuali, posti a garanzia della casualità delle vincite, nonché le modalità di effettuazione dei relativi controlli.
4. AAMS promuove i giochi di sorte presso il pubblico, assicurando sia una corretta informazione al giocatore che eguali opportunità per ogni concessionario.
5. AAMS gestisce il sistema centrale, nonché la banca dati complessiva dei punti di vendita e dei titolari. La banca dati comprende anche l'elenco dei titolari inabilitati alla raccolta dei giochi di sorte, di cui al comma 8.
6. AAMS, nel caso di giochi per i quali il proprio provvedimento, di cui all', preveda che la vincita sia determinata successivamente alla giocata accettata, definisce le modalità di effettuazione delle estrazioni ed i relativi controlli.
7. AAMS, nell'ambito degli schemi di convenzione di concessione, stabilisce i requisiti inderogabili e le condizioni essenziali degli accordi tra titolari e concessionari. Il venir meno dei requisiti inderogabili e l'inosservanza delle condizioni essenziali comportano necessariamente la risoluzione dell'accordo tra il titolare e il concessionario. È facoltà di AAMS richiedere al concessionario la risoluzione di un accordo con un titolare, ove ne ricorrano le condizioni.
8. AAMS redige, aggiorna e rende disponibile per tutti i concessionari un apposito elenco dei titolari inabilitati alla raccolta dei giochi di sorte, qualificati come tali sulla base degli accordi risolti, nonché dei casi di inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti inerenti al gioco.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-7