Titolo I
Art. 3
Funzioni del sistema centrale
In vigore dal 20 dic 2005
1. Il sistema centrale, collegato alla rete telematica e alle sue eventuali partizioni, assicura le seguenti funzioni:
a) la generazione delle serie di biglietti ed il loro frazionamento in blocchi, in conformità ai requisiti tecnici e alle modalità operative di ciascuno specifico gioco di sorte, definiti con i provvedimenti di cui all';
b) la definizione dei biglietti virtuali vincenti, in caso di giochi basati su vincite predeterminate;
c) la gestione dell'estrazione dei biglietti virtuali vincenti, in caso di giochi basati su vincite ad estrazione successiva di tipo informatizzato;
d) la trasmissione delle serie di biglietti, su richiesta del concessionario, al concessionario stesso;
e) l'acquisizione dei dati del gioco, memorizzati nei sistemi di elaborazione delle partizioni della rete telematica e da questo trasmessi periodicamente al sistema centrale;
f) la raccolta, attraverso la rete telematica ed al di fuori della periodicità stabilita, dei dati di gioco memorizzati nei terminali di gioco;
g) la contabilità del gioco, sulla base dei dati provenienti dalla rete telematica e dalle sue eventuali partizioni;
h) il controllo della conformità del funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco ad essa collegati rispetto alle prescrizioni del gioco, fissate con i provvedimenti di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-09-20;249#art-3