Titolo I

Art. 3

Funzioni del sistema centrale

In vigore dal 20 dic 2005
1. Il sistema centrale, collegato alla rete telematica e alle sue eventuali partizioni, assicura le seguenti funzioni: a) la generazione delle serie di biglietti ed il loro frazionamento in blocchi, in conformità ai requisiti tecnici e alle modalità operative di ciascuno specifico gioco di sorte, definiti con i provvedimenti di cui all'; b) la definizione dei biglietti virtuali vincenti, in caso di giochi basati su vincite predeterminate; c) la gestione dell'estrazione dei biglietti virtuali vincenti, in caso di giochi basati su vincite ad estrazione successiva di tipo informatizzato; d) la trasmissione delle serie di biglietti, su richiesta del concessionario, al concessionario stesso; e) l'acquisizione dei dati del gioco, memorizzati nei sistemi di elaborazione delle partizioni della rete telematica e da questo trasmessi periodicamente al sistema centrale; f) la raccolta, attraverso la rete telematica ed al di fuori della periodicità stabilita, dei dati di gioco memorizzati nei terminali di gioco; g) la contabilità del gioco, sulla base dei dati provenienti dalla rete telematica e dalle sue eventuali partizioni; h) il controllo della conformità del funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco ad essa collegati rispetto alle prescrizioni del gioco, fissate con i provvedimenti di cui all', comma 1.
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Funzioni del sistema centrale (Art. 3 Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo.) — Testo vigente | Portale Normativo