Titolo I

Art. 4

Funzioni della rete telematica

In vigore dal 20 dic 2005
1. La rete telematica o le sue partizioni, se suddivisa, assicurano le seguenti funzioni: a) il collegamento tra il sistema centrale ed il sistema di elaborazione; b) il collegamento tra il sistema di elaborazione ed i terminali di gioco; c) il controllo della conformità del funzionamento dei terminali di gioco alle prescrizioni del gioco; d) l'applicazione, nel caso di vincite determinabili precedentemente alla giocata accettata, dei criteri e delle regole fissati per l'assegnazione di blocchi di biglietti ai singoli terminali di gioco, di cui all', comma 2, lettera i), indispensabile per assicurare pari opportunità di vincita ai giocatori; e) la trasmissione, su richiesta del punto di vendita, di uno o più blocchi di biglietti; f) la raccolta periodica dei dati del gioco memorizzati nei terminali di gioco, per il successivo trasferimento di tali informazioni al sistema centrale; g) la raccolta, su richiesta del sistema centrale ed al di fuori della periodicità stabilita, dei dati di gioco memorizzati nei terminali di gioco, nonché il trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale; h) la rendicontazione della raccolta dei dati di gioco, nonché il successivo trasferimento di tali informazioni al sistema centrale.
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