Art. 10

Consegna delle ricompense

In vigore dal 26 feb 2003
1. Le ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, salvo quanto previsto dall', comma 4, lettera b), sono consegnate agli aventi titolo, ai sensi degli , in forma solenne e nella ricorrenza della festa del Corpo della Guardia di finanza o di feste nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-11-11;315#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo