Art. 2
Conferimenti alla memoria
In vigore dal 26 feb 2003
1. La medaglia al valore della Guardia di finanza può essere conferita alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna ed il brevetto possono essere consegnati, previo consenso, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile.
2. In mancanza del coniuge, nelle condizioni soggettive di cui al comma 1, l'insegna ed il brevetto possono essere consegnati, previo consenso, al maggiore dei figli viventi; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli.
3. In termini residuali rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono consegnati, rispettivamente al:
a) Museo storico del Corpo, se militare della Guardia di finanza ovvero soggetto estraneo alle Forze armate dello Stato;
b) corpo, comando od ente di appartenenza, se militare di altra Forza armata.
4. È data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore della Guardia di finanza, conferita alla memoria del deceduto, nell'ordine, al coniuge superstite, ovvero al padre ovvero alla madre del decorato, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 5 e secondo le modalità previste agli .
5. L'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore della Guardia di finanza conferiti alla memoria ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché l'eventuale revoca, è decisa, sentito il soggetto destinatario, con determinazione del Comandante generale, tenuto conto delle risultanze in ordine alla condotta civile e morale del ricevente in vece del decorato estinto.
6. Avverso la determinazione di assegnazione o di revoca di cui al comma 5, è ammessa opposizione al Comandante generale. L'opposizione è presentata per il tramite del Comando generale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della pertinente determinazione.
7. In caso di non accettazione del brevetto e delle insegne da parte del soggetto superstite nonché nei casi di non assegnazione e di revoca ai sensi del comma 5, detti brevetto ed insegne sono consegnati, previo consenso a riceverle, al soggetto che segue nell'ordine delle precedenze fissato ai commi 2 e 3. In carenza assoluta di soggetti aventi titolo, brevetto ed insegne sono comunque custoditi dal Museo storico del Corpo della Guardia di finanza.
Storico versioni
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