Art. 1

Ricompense al valore della Guardia di finanza

In vigore dal 26 feb 2003
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Attuazione dell' della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell' della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell' della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare, l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza, al comma 3 prevede che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del competente Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli ; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (foglio n. 3-14765 del 13 settembre 2002); Adotta il seguente regolamento: . Ricompense al valore della Guardia di finanza 1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore della Guardia di finanza sono conferite a coloro che, in attività d'istituto ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per: a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo di vita oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro; b) garantire l'applicazione della normativa nazionale, nonché di quella di fonte internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani ed alla salvaguardia degli interessi economico finanziari dello Stato e dell'Unione europea; c) tenere alti il nome ed il prestigio della Guardia di finanza, anche all'estero. 2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore al Corpo della Guardia di finanza. 3. La medaglia di bronzo è conferita per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia.
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